Anche in Sardegna si potrà aderire al “Prodotto di montagna”
Marchi e denominazioni aiutano il consumatore a orientarsi fra le produzioni agroalimentari e a riconoscerne con maggior facilità caratteristiche, luogo di origine, sistemi di realizzazione. Allo stesso tempo, supportano i produttori che vedono riconoscere la qualità del proprio lavoro e possono trovare nuovi sbocchi di mercato, indispensabili per reggere la concorrenza della grande produzione.
Da qualche anno a questa parte anche i prodotti di montagna possono fregiarsi di una specifica forma di tutela e riconoscibilità garantita, definite dalla Commissione Europea attraverso il Regolamento UE n. 1151/2012 e l'Atto delegato UE n. 665/2014. Queste norme, infatti, hanno istituito l'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” con lo scopo di favorire la riconoscibilità sul mercato delle caratteristiche intrinseche delle produzioni agroalimentari dei territori montani, proteggendole dall'uso fraudolento del termine “prodotto di montagna” e allo stesso tempo consentendo ai produttori di aggiungere valore al loro prodotto.
L'Italia ha recepito queste indicazioni con il Decreto n. 57167 del 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha dettagliato gli atti europei e istituito il logo identificativo nazionale prodotto di montagna, da applicare sull'etichetta dei prodotti, a titolo gratuito, da coloro che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità.
Alle Regioni e province italiane che hanno già recepito questo particolare marchio identificativo si aggiunge ora la Sardegna che ha recentemente approvato le direttive che disciplinano le attività di propria competenza e relative all'indicazione facoltativa di qualità. Un marchio non obbligatorio, ma che dà rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma anche sociale e di tenuta del territorio.
"È uno strumento istituito dall'Unione europea - spiega l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia - voluto per stimolare le attività imprenditoriali delle zone di montagna e rafforzare il legame tra il territorio montano e i suoi prodotti agroalimentari, offrendo all'agricoltore la possibilità di comunicare al consumatore le caratteristiche, le proprietà e il valore aggiunto di tali prodotti. È una grande opportunità per valorizzare tutte le produzioni del nostro comparto agroalimentare realizzate nel rispetto di determinate regole che sono garanzia di una maggiore qualità".
Gli operatori che vorranno utilizzare l'indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” sono tenuti in particolare a garantire la rintracciabilità dei prodotti, delle materie prime e dei mangimi utilizzati nel ciclo di produzione, e a rendere disponibile, su richiesta, la relativa documentazione agli organi di controllo ufficiali. Con l'approvazione delle specifiche direttive regionali si disciplina la modalità di presentazione della dichiarazione da parte degli operatori sardi, le modalità di controllo della Regione Sardegna, la tempistica prevista per l'attività di verifica e per l'informazione al Ministero.